Dopo oltre un anno di attesa, anche l’Italia recepisce il regolamento UE sul crowdfunding…
Ci sono voluti 12 mesi e in tutto questo tempo qualcuno, stanco di attendere, è persino fuggito all’estero, ma finalmente anche l’Italia lo scorso 9 dicembre ha recepito lo schema di Regolamento dell’Unione Europea sulle aziende fornitrici di servizi di crowdfunding (Reg. UE 2020/1503).
Di cosa si tratta?
Il Regolamento europeo 2020/1503, promulgato dalla UE ufficialmente il 7 ottobre 2020 stabilisce le norme e gli obblighi a cui i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese (sia lending che equity) dovranno attenersi da ora in poi per ottenere la licenza ad operare, ed essere autorizzati a offrire i loro servizi in tutti gli stati dell’Unione Europea.
Il nuovo quadro normativo sarebbe dovuto entrare in vigore il 10 novembre 2021, ma agli stati membri veniva riconosciuta la possibilità di richiedere una proroga di un anno, cosa che l’Italia ha fatto poco prima della scadenza del termine. Seguita peraltro a ruota da quasi tutti gli altri Paesi della UE, perchè a tutti, piattaforme, governi e organismi regolatori, serviva più tempo per adeguarsi.
L’Italia in verità era stata piuttosto virtuosa all’inizio, identificando quasi subito i potenziali organismi di controllo che secondo il Regolamento UE si sarebbero dovuti occupare della concessione delle licenze sul suolo nazionale (Consob e Banca d’Italia), ma poi tra emergenze Covid e crisi di Governo, è andata lunga nello stabilire le specifiche regole d’ingaggio.
Ora però finalmente il decreto legislativo tanto atteso da tutti, in primis dalle piattaforme (anche la nostra) è praticamente pronto. Manca soltanto un ulteriore passaggio formale (speriamo) per farlo diventare Legge e poi dovremmo esserci.
Perchè il nuovo regolamento sul crowdfunding è un traguardo importante?
Il nuovo Regolamento, che aggiorna e sostituisce tutte le normative presenti a livello sia nazionale che europeo finora in vigore, è stato varato dalla UE per ottenere DUE obiettivi importanti:
Il primo è creare finalmente un “mercato unico europeo” per le piattaforme di crowdfunding, sia equity che lending, che da ora in poi, una volta ottenuta l’autorizzazione a operare nel loro stato di origine, potranno offrire i loro servizi in TUTTI gli stati membri dell’Unione Europea senza più bisogno di altre autorizzazioni e senza dover sostenere costi per adeguarsi a normative differenti da quelle in vigore nel loro Paese originario.
Questo “mercato unico” dovrebbe quindi stimolare la concorrenza tra le varie piattaforme, spingendo tutti gli operatori a migliorare i loro servizi per restare competitivi in uno scenario più ampio, ma anche favorire l’internazionalizzazione e la crescita delle piattaforme più virtuose, che avranno meno ostacoli per l’esportazione dei loro servizi.
Il secondo obiettivo riguarda invece gli investitori e le aziende proponenti, ossia i soggetti che utilizzano, a diverso titolo, i servizi di crowdfunding.
Con il nuovo Regolamento questi soggetti saranno maggiormente garantiti e potranno contare tra l’altro sulle stesse garanzie in tutti gli stati della UE.
Questo contribuirà a semplificare la gestione degli investimenti, a incoraggiare gli investimenti cross-border, cioè in più stati o da uno stato verso un altro, che oggi costituiscono una percentuale minima dei progetti di crowdfunding che ogni anno vengono proposti all’interno del territorio UE, e anche a allargare la platea degli investitori, ampliando ulteriormente un mercato che in Italia vale oltre 430 MILIONI di euro (dati e fonte: 7° Report Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano) e in Europa solo per il real estate crowdfuding lo scorso anno ha prodotto raccolte per oltre 6,5 miliardi di euro (dati fine 2021, fonte: Il Sole 24 Ore).

Cosa cambierà per gli investitori
Sono molte le novità importanti introdotte nel nuovo Regolamento UE sul crowdfunding. Non solo per gli investitori, in verità, ma anche per le piattaforme e i proponenti. Vediamone alcune.
Modello di investimento ibrido
La novità senz’altro più interessante, che riguarda tutti, è che le piattaforme da ora in poi potranno offrire ai loro investitori, sia investimenti di lending crowdfunding, sia di Equity crowdfunding.
Quindi sia progetti come quelli che trovi su PrePay, in cui gli investitori “prestano” una determinata somma alle aziende proponenti, in cambio di un rendimento sugli interessi, sia investimenti in cui in cambio della somma erogata, si ottengono quote di capitale (in pratica “azioni”, nella maggior parte dei casi senza diritti amministrativi) dell’azienda proponente.
L’attuale normativa italiana impediva alle piattaforme di proporre investimenti sia equity che lending e imponeva invece una scelta mutuamente esclusiva. Quando entrerà in vigore il nuovo modello ibrido, dunque, si amplierà il ventaglio di opportunità a disposizione degli investitori.
Bacheca elettronica per gli scambi
Un’altra novità interessante introdotta dal Regolamento UE 2020/1503 sul crowdfunding riguarda le bacheche elettroniche per la negoziazione delle quote o degli investimenti, gestite dalle piattaforme e riservate ai loro iscritti.
In pratica il Regolamento introduce la possibilità per qualsiasi piattaforma di attivare una bacheca online dove gli investitori potranno pubblicare annunci di vendita delle loro quote o dei loro prestiti, purché relativi solo a operazioni proposte dalla piattaforma stessa (che in questo caso farà solo da gestore della bacheca, non da intermediaria).

La tutela degli investitori
Una delle innovazioni sicuramente più importanti del nuovo Regolamento UE 2020/1503 sul crowdfunding, che però secondo noi attirerà su di sè ire e resistenze da più parti, riguarda l’introduzione di strumenti di verifica e di tutela per gli investitori non professionali.
Il test d’ingresso e la simulazione
Ogni piattaforma dovrà sottoporre ai nuovi iscritti un test d’ingresso che ne misurerà la competenza in materia di investimenti e Finanza e la corretta comprensione dei rischi derivanti dagli investimenti.
Non si sa ancora come sarà e chi preparerà questo test (se ogni piattaforma o un’autorità di controllo centralizzata), ma in pratica dovrebbe essere una versione online e un po’ più tech del questionario MiFiD che gli intermediari che svolgono attività di consulenza personalizzata (i cd. “consulenti finanziari”) devono già da tempo somministrare per Legge periodicamente ai loro clienti.
Ogni nuovo iscritto, inoltre, dovrà fornire una serie di dati sulla propria situazione finanziaria (questo è il capitolo che secondo noi genererà parecchi malumori) dichiarando depositi bancari, eventuali situazioni debitorie, precedenti investimenti in essere, e così via.
Questi dati serviranno come base per effettuare una simulazione della capacità dell’investitore di sostenere eventuali perdite, senza compromettere il proprio tenore di vita.
La scheda informativa sulla campagna di raccolta (ti ricorda qualcosa?)
Un altro obbligo introdotto dal Regolamento UE 2020/1503 sul crowdfunding, impone che ogni campagna di raccolta sia correlata da una scheda con tutte le informazioni chiave sull’investimento a cui essa si riferisce. Il grado di rischio del progetto, i dati e la “storia” del proponente, il tempo previsto per il rimborso del prestito o per ottenere un dividendo con le proprie quote, ecc.
Ti ricorda qualcosa?
Esatto. Proprio la scheda di progetto e la valutazione del rating di rischio che noi in PrePay accludiamo DA SEMPRE a tutti i nostri progetti e che è uno dei pilastri del nostro ecosistema investor first.

Quando entrerà in vigore
Il più è fatto e se l’iter del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana (9 dicembre 2022) non incontra ostacoli imprevisti, le prime licenze potrebbero arrivare già in primavera.
Tutto dipenderà da quanto saranno veloci Consob e Bankitalia a organizzarsi per effettuare i controlli e dare risposte alle piattaforme.
Qui in PrePay stiamo lavorando già da molti mesi insieme al nostro team di legali e ai nostri partner tecnologici per adeguare il servizio e la piattaforma ai nuovi requisiti (oltre agli adempimenti di cui abbiamo parlato qui sopra, il Regolamento ne prevede molti altri di tipo tecnologico, legale, assicurativo, ecc.).
Siamo decisamente a buon punto e lo saremmo ancora di più se su alcuni punti non fosse stato necessario attendere che i regolatori italiani fornissero concrete certezze con questo decreto e su altri non fossimo in attesa (da ca. 3 mesi) di risposte da parte delle future autorità di controllo.
In ogni caso – se tutto andrà come deve – dovremmo essere tra i primi a concludere l’iter e a ottenere l’autorizzazione per continuare a operare sia in Italia che negli altri paesi UE.
Tra l’altro, dal punto di vista di chi è già iscritto sulla nostra piattaforma (perchè non ti iscrivi gratis, qui?) inizialmente cambierà ben poco, anzi probabilmente la transizione avverrà in modo quasi invisibile.
Di sicuro, però, gli effetti si avvertiranno ben presto sul mercato, che diverrà più ampio, più concorrenziale e di certo anche un po’ più “difficile” per chi non sarà dotato di esperienza, nè di una minima base di conoscenze finanziarie o di esperienza di investimenti.
Non resta naturalmente che stare a vedere…